Art. 24.
(Agenzie di informazione commerciale).

      1. Le agenzie di informazione commerciale sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; i titolari, i dipendenti e i collaboratori di esse, che intendono continuare a svolgere la propria attività di informazione, sono tenuti all'esame prescritto al

 

Pag. 21

fine di ottenere la qualifica di cui all'articolo 11 con le stesse modalità previste per i dipendenti e per i collaboratori di agenzia investigativa.